IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed
in  particolare  l'articolo 1, commi 1 e 2, l'articolo 5 e l'allegato
B;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  336, recante
attuazione  delle  direttive  96/22/CE  e  96/23/CE,  concernenti  il
divieto  di  utilizzazione  di  talune  sostanze  ad azione ormonica,
tireostatica  e  delle  sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni di
animali  e  le  misure  di  controllo  su  talune sostanze e sui loro
residui negli animali vivi e nei loro prodotti;
  Vista   la  direttiva  2003/74/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE
del  Consiglio,  concernente  il  divieto  di utilizzazione di talune
sostanze   ad   azione   ormonica,   tireostatica  e  delle  sostanze
beta-agoniste nelle produzioni animali;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3  ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso in data 15 dicembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,   della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                 Campo d'applicazione e definizioni
  1.  Il  presente  decreto  riguarda  il divieto di utilizzazione di
talune  sostanze  ad  azione  ormonica, tireostatica e delle sostanze
(ß)-agoniste nelle produzioni animali, nonche' le misure di controllo
su  talune  sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodotti.
  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:
    a) carni e prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo
18 aprile 1994, n. 286, al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre  1997,  n.  495, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
537,  al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
559, e loro successive modificazioni;
    b)  prodotti  dell'acquacoltura  di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 531, e successive modificazioni;
    c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 119, e successive modificazioni.
  3. Si intende, inoltre per:
    a)  azienda:  qualsiasi  luogo, anche all'aria aperta, in cui gli
animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;
    b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina,
suina,  ovina,  caprina  ed equina, nonche' i volatili da cortile e i
conigli  domestici,  gli  animali  selvatici  di  dette  specie  e  i
ruminanti selvatici allevati in un'azienda;
    c)  animale:  tutti  gli  animali  delle  specie disciplinate dai
provvedimenti  di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio
1993,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui  al decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 633;
    d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e
della  stessa fascia di eta', allevati, in una medesima azienda nello
stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;
    e)  trattamento  terapeutico: la somministrazione, in conformita'
alle  prescrizioni  di  cui  all'articolo 4, ad un singolo animale da
azienda,  di  una  delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare,
previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione
della   fecondita',   inclusa   l'interruzione   di   una  gravidanza
indesiderata,  e,  per  quanto  riguarda le sostanze (ß)-agoniste, in
vista  dell'induzione  della  tocolisi  nelle  vacche  al momento del
parto,  nonche'  del  trattamento  delle  disfunzioni  respiratorie e
dell'induzione  della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi
dalla produzione di carni;
    f)  trattamento  zootecnico:  la  somministrazione  di  una delle
sostanze   autorizzate   in  conformita'  alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 5:
      1)   ad   un   singolo   animale  da  azienda,  ai  fini  della
sincronizzazione   del  ciclo  estrale  e  della  preparazione  delle
donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame
dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;
      2)  agli  animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a
scopo  di  inversione  sessuale,  su prescrizione di un veterinario e
sotto la sua responsabilita';
    g)  trattamento  illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti
non  autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o
a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
    h)  sostanze  o  prodotti  non  autorizzati: sostanze o prodotti,
compresi  i  medicinali,  la  cui  somministrazione  ad un animale e'
vietata;
    i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi
i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non e' vietata;
    l)  residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro
prodotti   di  trasformazione,  nonche'  di  altre  sostanze  che  si
trasmettono  ai  prodotti  animali e che possono essere nocivi per la
salute umana;
    m)  autorita'  competente:  gli  organi individuati nelle singole
disposizioni  secondo  il riparto di funzioni e compiti stabilito dal
titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    n)   campione   ufficiale:   campione   prelevato  dall'autorita'
competente  e  che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze
di  cui  all'allegato  I,  deve  essere accompagnato dall'indicazione
della  specie,  della  natura  e  della  quantita'  e  del  metodo di
prelievo,   nonche'   dall'indicazione   del   sesso  e  dell'origine
dell'animale o del prodotto animale;
    o)    laboratorio    autorizzato:    l'Istituto   zooprofilattico
sperimentale  o  altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero
della  salute per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale
per la ricerca di residui;
    p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto
superiore  di  sanita'  o  altro laboratorio pubblico individuato dal
Ministero della salute per categorie o gruppi di sostanze o residui;
    q)   sostanza   (ß)-agonista:   una   sostanza   agonista   della
stimolazione dei (ß)-adrenorecettori.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, l'art.
          5  e  l'allegato  B,  della  legge  18 aprile  2005, n. 62,
          recante:   «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee. Legge comunitaria 2004.».
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.».
              «Art.  5  (Delega  al Governo per il riordino normativo
          nelle  materie  interessate dalle direttive comunitarie). -
          1.  Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
          cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  1,  entro il termine di
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  testi unici delle disposizioni dettate in
          attuazione  delle  deleghe  conferite per il recepimento di
          direttive  comunitarie,  al  fine di coordinare le medesime
          con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
          apportando  le sole modificazioni necessarie a garantire la
          semplificazione   e   la  coerenza  logica,  sistematica  e
          lessicale della normativa.
              2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o
          settori   omogenei.   Fermo  restando  quanto  disposto  al
          comma 5,  le  disposizioni  contenute  nei  testi unici non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione
          puntuale   delle   disposizioni   da   abrogare,  derogare,
          sospendere o modificare.
              3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita'
          di cui al comma 3 dell'art. 1, entro il termine di diciotto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          per  la funzione pubblica, il Ministro della giustizia e il
          Ministro   dell'interno,  un  testo  unico  in  materia  di
          disposizioni  finalizzate  a  prevenire l'utilizzazione del
          sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio,  inteso  a
          riordinare   la   legislazione  vigente  in  materia  e  ad
          apportarvi  le  modifiche  necessarie  in  conformita'  dei
          seguenti principi:
                a) garantire la semplificazione e la coerenza logica,
          sistematica e lessicale della normativa;
                b) garantire     l'economicita',    l'efficienza    e
          l'efficacia  del  procedimento  ove siano previste sanzioni
          amministrative    per   la   violazione   della   normativa
          antiriciclaggio.
              4.  Dall'attuazione  del  comma 3  non  devono derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              5.  Per  le disposizioni adottate ai sensi del presente
          articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 1.
              6.  Il  presente  articolo  non si applica alla materia
          della sicurezza e igiene del lavoro.».
          «Allegato B
          (Art. 1, commi 1 e 3)
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11    marzo    2002,    concernente   l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6  febbraio  2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8  aprile  2003,  che modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18  giugno  2003,  che  modifica  le  direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          \beta -agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13  ottobre  2003, che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
          quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
          nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
          basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
          dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11  febbraio  2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21   aprile  2004,  concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.».
              -   Il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  336,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 1999, n. 230.
              - Le  direttive  96/22/CE  e  96/23/CE  sono pubblicate
          nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L. 125.
              - La  direttiva 2003/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          14 ottobre 2003, n. L. 262.
              - Il  Regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L. 273.
              - Il  Regolamento  (CE) n. 882/2004 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 28 maggio 2004, n. L. 191.
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca:
          «Attuazione  delle  direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
          n.   87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai  medicinali
          veterinari.».
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, reca:
          «Attuazione   delle   direttive   91/497/CEE  e  91/498/CEE
          concernenti  problemi  sanitari in materia di produzione ed
          immissione sul mercato di carni fresche.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 dicembre  1997, n. 495, reca: «Regolamento recante norme
          di  attuazione  della  direttiva 92/116/CEE che modifica la
          direttiva   71/118/CEE  relativa  a  problemi  sanitari  in
          materia  di  produzione  e  immissione sul mercato di carni
          fresche di volatili da cortile».
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 537,
          reca:  «Attuazione  della  direttiva  92/5/CEE  relativa  a
          problemi    sanitari    in    materia   di   produzione   e
          commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni
          prodotti di origine animale.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre   1992,   n.   559,   reca:   «Regolamento  per
          l'attuazione   della   direttiva   91/495/CEE  relativa  ai
          problemi  sanitari  e di polizia in materia di produzione e
          commercializzazione  di  carni  di coniglio e di selvaggina
          d'allevamento.».
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 531,
          reca: «Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce
          le   norme   sanitarie   applicabili   alla   produzione  e
          commercializzazione  dei prodotti della pesca, tenuto conto
          delle  modifiche  apportate  dalla  direttiva 92/48/CEE che
          stabilisce   le   norme  igieniche  minime  applicabili  ai
          prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.».
              -  Per  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
          vedi note alle premesse.
              - Il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
          «Attuazione   delle   direttive   89/662/CEE  e  90/425/CEE
          relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
          animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
          negli scambi intracomunitari.».
              - Il  decreto  legislativo  12 novembre  1996,  n. 633,
          reca:  «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
          norme  sanitarie  per  gli  scambi  e le importazioni nella
          Comunita'   di  animali,  sperma,  ovuli  ed  embrioni  non
          soggetti,  per  quanto  riguarda  le  condizioni di polizia
          sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche di cui
          all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».
              - Il  capo  I  del  titolo  IV  del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, citato nelle premesse, reca: «Tutela
          della salute».